Il Giudice Tutelare del Tribunale di Roma ha ritenuto che l’amministratore di sostegno, accertata la volontà della persona amministrata (anche in via presuntiva, alla luce delle dichiarazioni rese in passato dall’ amministrata, anche alla presenza dello stesso amministratore) in merito al trattamento sanitario in questione, sia pienamente abilitato a rifiutare le cure proposte.
L’intervento del Giudice Tutelare sarà necessario solo se vi fosse opposizione da parte del medico a procedere.
Il provvedimento in seguito a un caso che vede protagonisti il signor P, compagno e amministratore di sostegno di B., una signora di 62 anni in stato vegetativo irreversibile dal dicembre 2017 e immobile in un letto da due anni.
B. in passato ogni volta che veniva a conoscenza di casi di persone in stato vegetativo, dichiarava che se fosse accaduto a lei, mai avrebbe voluto proseguire i suoi giorni in quello stato. Convinzione che ha ripetuto tante volte a chi le era più vicino. Al suo compagno P., con la mamma di B., alla figlia, alle sorelle, al fratello, all’ex marito.
Ne erano a conoscenza tutti coloro che facevano parte della sua sfera affettiva più intima, ma anche gli amici conoscevano le sue volontà. Persone che possono ricostruire le volontà di B., che oggi non può più esprimerle.
Consapevoli di tutto ciò l’Amministratore di sostegno, indicando tutte le persone che possono favorire una ricostruzione del volere di B. ha presentato un ricorso al Giudice Tutelare per chiedere che sia provata e certa la volontà di B., per poter procedere previo percorso di cure palliative e sedazione profonda al distacco dai trattamenti ai sensi della legge 219/17.
Dichiarazione dei legali dell’Associazione Luca Coscioni, che hanno seguito il caso: Filomena Gallo (anche segretario dell’associazione), Angioletto Calandrini, Massimo Clara, Cinzia Ammirati.
“Con il provvedimento della IX Sezione civile del Tribunale di Roma, a seguito, il Giudice Tutelare riconosce il rilievo della volontà del cittadino, che va rispettata ed eseguita, quando non può manifestarla, tramite il potere/dovere dell’Amministratore di Sostegno di ricostruire e far valere la decisione della paziente, senza necessità – in assenza di contestazioni da parte di familiari e/o medici – di ulteriori ricorsi o autorizzazioni da parte del Tribunale. Con questa importante pronuncia il Tribunale mette in primo piano la volontà della persona, evitando che, come nel caso Englaro, per anni si sia costretti a combattere nei Tribunali per vederla riconosciuta.
“Il Giudice Tutelare – concludono ha confermato la portata della legge 219/17 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT): la volontà della persona malata, non più capace di esprimersi, è stata conosciuta e ricostruita, perché espressa in precedenza anche in assenza di testamento biologico”.
Al XVI Congresso dell’Associazione Luca Coscioni che si terrà a Bari con lavori dal 3 al 6 ottobre, in particolare nella commissione dedicata al fine vita, tratteremo anche di questo provvedimento: https://www.associazionelucacoscioni.it/congressi/xvi-congresso/
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