A RISCHIO POSTI DI LAVORO – Il Ministero dei Trasporti non applica la legge dello Stato sulla Clausola Sociale

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Efficientamento, semplificazione e snellimento della pubblica amministrazione sono al centro delle revisioni governative dell’ultimo decennio e ultimamente, grazie alle sollecitazioni europee, stanno diventando impegni prioritari sulle agende parlamentari italiane.

Ma è possibile raggiungere questi obiettivi se la stessa pubblica amministrazione può mostrarsi inadempiente dal punto di vista legislativo senza che alcun organo vigili a scapito dell’occupazione e del lavoro sul quale la Repubblica italiana è fondata?

A seguito dell’aggiudicazione della gara per la conduzione del servizio CCISS “viaggiare informati”, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disattendendo le clausole sociali in tema di call center, suffragata da nessuna verifica sui tagli al costo del lavoro prospettati dal nuovo aggiudicatario, lascia a casa le lavoratrici e i lavoratori finora dedicati all’espletamento del servizio.

Partiamo con ordine.

A settembre il MIT aveva predisposto un bando di gara per l’affidamento dei servizi di supporto alla conduzione funzionale del CCISS “viaggiare informati” (servizi labour intensive di contact center e data entry) per la gestione delle informazioni di viabilità delle strade nazionali (attraverso canale telefonico e via web).

Nella lex di gara si era omesso di quantificare il costo della manodopera a base di gara, inserendo invece una clausola sociale “debole”, in violazione delle stringenti indicazioni normative a tutela dei lavoratori del comparto TLC.

“Ed è proprio qui che comincia l’anomalia-spiega il Prof. Avv. Dario Capotorto, Docente di Diritto dei contratti e dei servizi pubblici (Dipeg Unicas) – trattandosi di attività ad alta intensità di manodopera soggetta a una normativa che, se correttamente applicata, offrirebbe un’adeguata tutela ai lavoratori”.

La mancata previsione nel Disciplinare di Gara del costo della manodopera mal si coniuga con quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, ove si prescrive che tutte le amministrazioni debbano preventivamente stimare nell’importo a base di gara i costi della manodopera; ciò al fine di consentire di effettuare le necessarie verifiche in ordine al rispetto dei minimi salariali da parte delle imprese concorrenti: verifiche, nel caso di specie, inspiegabilmente obliterate.

“Mi sorprende – prosegue il Prof. Capotorto – che il MIT, da sempre sensibile ai temi della tutela dei lavoratori impiegati nei contratti pubblici, non stia intervenendo sul problema sanando i profili di illegittimità già evidenziati dalle aziende interessate. Mi auguro – conclude – che questo non sia l’inizio di un nuovo approccio che potrebbe condizionare negativamente le logiche di affidamento di questo genere di servizi creando un pericoloso precedente; tanto più preoccupante se si considerano le oggettive difficoltà di ricollocamento dei lavoratori nell’attuale emergenza epidemiologica, che ha travolto, innanzitutto, il mondo dei trasporti”.

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