Vaccinazioni e indennizzi

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Vaccinazioni ed indennizzi

Vaccinazioni: dove eravamo rimasti? Nello scorso numero è stata affrontata la conseguenza dell’inottemperanza all’obbligo vaccinale: il divieto di iscrizione alle scuole per l’infanzia ai non vaccinati (divieto che non vale invece per la scuola dell’obbligo).

In questo periodo la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi in tema di vaccinazioni, obbligatorie e non obbligatorie.

Ad avviso della Consulta, le misure in tema di vaccinazione obbligatoria rappresentano una scelta di competenza esclusiva del Legislatore, che non si palesa irragionevole in quanto teleologicamente volta a tutelare la salute individuale e collettiva, fondata sul dovere di solidarietà nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie nonché giustificata alla luce del progressivo calo delle coperture vaccinali.

In tema di trattamenti vaccinali, il Legislatore può ricorrere alla tecnica dell’obbligatorietà o a quella della raccomandazione: nel primo caso, la libera determinazione individuale viene diminuita attraverso la previsione di un obbligo, assistito da una sanzione, mentre nel secondo caso le autorità sanitarie fanno appello all’adesione degli individui a un programma di politica sanitaria

Entrambe le tecniche perseguono un comune obiettivo essenziale, ossia quello di garantire e tutelare la salute (anche) collettiva attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale.

Una legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri”, b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” e, infine, c) se “nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato dalla vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato”.

Il diritto all’indennizzo è espressione della solidarietà sociale che si impone alla collettività, laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario, sia esso obbligatorio o raccomandato, effettuato anche nell’interesse della collettività stessa.

E’ stato, così, affermato il diritto all’indennizzo per le menomazioni permanenti derivate dalla vaccinazione antinfluenzale in quanto i vincoli di ordine finanziario possono giustificare limitazioni del novero dei soggetti cui la vaccinazione, in quanto inserita nei livelli essenziali di assistenza, sia somministrabile gratuitamente, ma di certo non giustificano – né potrebbero mai giustificare – alcun esonero dall’obbligo d’indennizzo in presenza delle condizioni previste dalla legge.

L’ampliamento delle vaccinazioni obbligatorie, alla luce degli enunciati principi, se da un lato appare necessario ed ineludibile, dall’altro tuttavia dovrà imporre una valutazione da parte del Legislatore in ordine alle coperture finanziarie per gli eventuali indennizzi.

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Il Gruppo ViviRoma fondato da Massimo Marino nel 1988, nasce come giornale murale per ampliarsi nel tempo in un magazine, TV e WEB.

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